Statuto

STATUTO DEL PARTITO PIRATA

IN VIGORE DAL 25 OTTOBRE 2020

§ 1 – Il Partito Pirata.

§ 1.1 – Denominazione, attività e scopo

  1. Il “Partito Pirata italiano”, breviter “PPIT”, il cui simbolo è il contrassegno utilizzato nelle competizioni elettorali, ha sede in Italia, a Roma, in piazza del Viminale n. 5. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
  2. Il Partito Pirata italiano svolge attività politica in ogni forma e modo per raggiungere gli scopi indicati nel Manifesto e nella Mozione Politica Generale in vigore e per promuovere i diritti fondamentali della persona come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dagli altri trattati di diritto internazionale, dalla Costituzione Italiana e dall’ordinamento dell’Unione Europea. E’ membro fondatore del Partito Pirata Europeo e dell’Internazionale dei Partiti Pirata.

§ 1.2 – Diritti e obblighi dell’iscritto

  1. Chiunque può iscriversi al Partito Pirata italiano.
  2. E’ vietata ogni pratica discriminatoria.
  3. L’iscrizione è individuale, valida per anno solare e si rinnova con il solo versamento della quota d’iscrizione.
  4. Nessuno può essere privato della qualità di iscritto anzitempo.
  5. Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito.
  6. Il voto è personale, non può essere delegato, è libero ed è pubblico.

§ 1.3 – Finanziamento.

  1. I finanziamenti al Partito Pirata italiano provengono dalle quote d’iscrizione annuali e da ogni altro contributo liberamente concesso da iscritti e non iscritti.

§ 2 – Gli organi del Partito Pirata italiano.

§ 2.1 – Organi.

  1. Sono Organi statutari del Partito Pirata italiano:
    1. Il Congresso;
    2. Il Segretario;
    3. Il Tesoriere;
    4. Il Garante.

§ 2.2 – Il Congresso.

  1. Il Congresso del Partito Pirata italiano è convocato dal Garante almeno una volta all’anno, ordinariamente nel mese di novembre, con preavviso di almeno trenta giorni, cinque giorni in caso d’urgenza, indicando il titolo, la data, la durata e il luogo di svolgimento.
  2. Il Garante è tenuto a convocare il Congresso del Partito Pirata italiano se richiesto dal Segretario, con parere favorevole del Tesoriere, o da almeno un terzo dei pirati iscritti da almeno sei mesi compiuti alla data della richiesta. La richiesta deve indicare il titolo, la data, la durata e il luogo di svolgimento.
  3. Il Congresso del Partito Pirata italiano deve essere organizzato in modo da consentire la partecipazione più ampia possibile da parte dei pirati iscritti, risolvendo attivamente tutte le situazioni di ordine personale, sociale ed economico che impediscano la presenza fisica dei pirati iscritti. Deve essere garantito il diritto di voto ai pirati iscritti che non possano votare per malattia o impossibilità fisica.
  4. La riunione è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
  5. Le decisioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. La registrazione audiovisiva costituisce verbale della riunione ad ogni effetto di legge.
  7. Il Congresso del Partito Pirata italiano è competente:
    1. all’approvazione della Mozione Politica Generale che, se votata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, è vincolante per gli organi del Partito Pirata italiano;
    2. all’approvazione delle modifiche ed integrazioni del Manifesto e dello Statuto e del proprio regolamento di funzionamento;
    3. all’elezione del Segretario, del Tesoriere e del Garante del Partito Pirata italiano.
  8. Al Congresso del Partito Pirata italiano convocato per l’elezione delle cariche statutarie, il Segretario, il Tesoriere ed il Garante entrano dimissionari ed in prorogatio imperii fino alla proclamazione dei nuovi eletti che entrano immediatamente in carica. Tutti gli altri organi, incarichi e deleghe, diversi da quelli anzidetti, decadono, senza alcuna prorogatio imperii, all’apertura del Congresso del Partito Pirata italiano convocato per l’elezione delle cariche statutarie.

§ 2.3 – Il Segretario

  1. Il Segretario ha la rappresentanza politica e la direzione esecutiva di tutte le attività e le iniziative politiche, direttamente o indirettamente, del Partito Pirata italiano, definisce tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli obiettivi fissati dai Congressi votati con maggioranza qualificata e determina, previo parere del Tesoriere, l’allocazione delle risorse personali, economico-finanziarie, tecnologiche disponibili alle iniziative intraprese dagli organi statutari e non statutari per il conseguimento degli obiettivi del Partito Pirata italiano.
  2. Il Segretario nomina, per la durata del suo mandato, tutti gli organi non statutari del Partito Pirata italiano e può delegare uno o più settori di attività o singole iniziative ad iscritti. E’ responsabile, in via esclusiva, della comunicazione del Partito Pirata italiano. Spetta al Segretario la disponibilità delle infrastrutture tecnologiche del Partito Pirata italiano. Il Segretario può revocare le nomine e le deleghe ad nutum.
  3. La carica di Segretario è biennale e rinnovabile.

§ 2.4 – Il Consiglio

  1. Il Consiglio del Partito Pirata italiano è organo consultivo del Segretario e gli fornisce ausilio e consulenza.
  2. Il Consiglio del Partito Pirata italiano è composto, per la durata della nomina o della delega, dai pirati nominati o delegati dal Segretario, compresi gli organi non statutari.
  3. Partecipano al Consiglio del Partito Pirata italiano il Segretario, che lo presiede, il Tesoriere ed il Garante.
  4. Il Consiglio del Partito Pirata italiano non ha funzioni deliberanti.

§ 2.5 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito Pirata italiano.
  2. Compito del Tesoriere è la diretta gestione, il totale controllo e la piena responsabilità delle entrate e delle uscite di denaro del Partito Pirata, compresa la tenuta delle scritture contabili. Spetta, specificamente, al Tesoriere la predisposizione e presentazione dei rendiconti annuali e dei bilanci preventivi, l’onere della riscossione delle quote di iscrizione e la custodia e tutela del patrimonio del Partito Pirata italiano.
  3. Il Tesoriere può delegare uno o più settori della propria competenza a pirati iscritti. Il Tesoriere può revocare le deleghe ad nutum.
  4. Il Tesoriere, sentito il Segretario, determina, entro novembre di ogni anno, l’importo della quota di iscrizione per l’anno successivo.
  5. La carica di Tesoriere è biennale e rinnovabile.

§ 2.6 – Garante

  1. Il Garante ha il ruolo di garanzia a tutela degli iscritti del Partito Pirata italiano, gestisce il procedimento di iscrizione, tiene il libro soci, riceve le richieste di recesso ed è responsabile del trattamento dei dati personali.
  2. La carica di Garante, per cui è prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, è biennale e rinnovabile.

§ 3 – Norme transitorie e finali

§ 3.1 – Entrata in vigore

  1. Il presente statuto entrerà in vigore immediatamente alla sua approvazione.
  2. Tutti i regolamenti in vigore sono abrogati ad eccezione del regolamento per il funzionamento del Congresso Nazionale in corso.
  3. Tutte le cariche, sia statutarie che non statutarie, decadono ad eccezione del Presidente, che assume i poteri del Segretario, del Tesoriere e del Garante in prorogatio fino al loro rinnovo nel Congresso Nazionale in corso.

§ 3.2 – Scioglimento

  1. Il Congresso, con mozione votata a maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti, può sciogliere il Partito Pirata italiano. Assumono la funzione di liquidatore, costituiti in collegio di liquidazione, il Segretario, il Tesoriere ed il Garante in carica. Il patrimonio è devoluto alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.).

§ 3.3 – Rinvio al Codice civile

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni non riconosciute.

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